Per molti Enti del Terzo Settore, giugno rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno: entro il 30 giugno si concentrano, infatti, numerose scadenze relative agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice del Terzo settore (CTS). In questo approfondimento facciamo il punto sulle principali scadenze che gli ETS sono tenuti a rispettare, offrendo indicazioni utili per affrontare correttamente i relativi adempimenti.
Gli ETS non commerciali sono tenuti a depositare sul portale ministeriale del RUNTS il bilancio d’esercizio redatto ai sensi dell’art. 13 del CTS entro 180 giorni dalla chiusura del proprio esercizio. Ciò significa che, gli ETS il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) devono adempiere a tale obbligo entro il prossimo 30 giugno.
La redazione e il deposito del bilancio di esercizio sono passaggi obbligatori per tutti gli ETS, indipendentemente dai risultati economici registrati.
I documenti da depositare variano in base al volume delle entrate registrate e agli schemi di bilancio adottati ai sensi del DM 39/2020 e della successiva L. 104/2024.
Gli ETS che hanno registrato entrate inferiori a 300.000 € e hanno redatto il proprio bilancio di esercizio utilizzando il modello di rendiconto per cassa, sono tenuti a depositare il modello D.
Gli ETS che hanno registrato entrate superiori a 300.000€ oppure gli ETS che, pur non essendo obbligati, hanno optato per bilancio ordinario, sono tenuti a depositare i modelli A (stato patrimoniale) il modello B (rendiconto gestionale) e modello C (relazione di missione).
In aggiunta a tali documenti, gli enti sono tenuti a depositare anche la copia firmata del verbale di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci.
Gli ETS che svolgono attività commerciale in maniera esclusiva o prevalente (i quali sono soggetti sia all’iscrizione al RUNTS che al Registro delle Imprese) sono tenuti a depositare il bilancio sul portale del Registro Imprese entro i 60 giorni successivi alla sua approvazione.
Gli ETS che nel corso del 2025 hanno svolto raccolte pubbliche occasionali di fondi sono tenuti a depositare, insieme al bilancio d’esercizio, anche i rendiconti relativi alle singole raccolte pubbliche occasionali di fondi (uno per ogni iniziativa di raccolta fondi effettuata) redatti sull’apposito modello ministeriale.
Gli ETS con entrate superiori a 1 milione di euro e le imprese sociali, sono tenuti entro il 30 giugno a depositare sul portale del RUNTS ed a pubblicare sul proprio sito istituzionale il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali disposte con decreto del 4 luglio 2019.
Per depositare tali documenti sul portale ministeriale del RUNTS, occorre effettuare una pratica di “deposito bilancio”.
Per ulteriori approfondimenti sul tema dei bilanci, si segnalano i seguenti documenti e guide presenti sul sito Cantiere terzo settore:
Entro il 30 giugno gli ETS sono tenuti ad aggiornare sul portale RUNTS il numero di associati, volontari e lavoratori con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente.
Per farlo, gli ETS devono trasmettere una pratica di “variazione”. Qualora non si siano verificate variazioni nei dati degli associati, volontari e lavoratori rispetto all’ultima comunicazione effettuata, l’ente non è tenuto ad effettuare l’aggiornamento.
Per visualizzare la procedura di variazione, si segnala la video guida presente sul sito Cantiere terzo settore: Come modificare o aggiungere i dati nel registro unico nazionale del Terzo settore.
Sempre entro il prossimo 30 giugno, gli ETS sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale oppure sul sito internet della rete associativa alla quale l’ente aderisce, l’elenco dei contributi pubblici ricevuto nell’esercizio precedente qualora siano pari o superiori a 10.000 €.
Per maggiori approfondimenti si rinvia all’articolo “Pubblicazione contributi pubblici al non profit entro il 30 giugno”.
Un ulteriore adempimento previsto dall’art. 14 c. 2 del CTS riguarda l’obbligo, per gli ETS che nell’esercizio precedente hanno registrato entrate superiori a € 100.000, di pubblicare gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti a qualsiasi titolo ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Tale pubblicazione deve essere effettuata dall’ente sul proprio sito internet o sul sito internet della rete associativa cui l’ente aderisce.
La normativa non stabilisce un termine specifico per la pubblicazione di tali informazioni. Tuttavia, può essere ragionevole fare riferimento alla scadenza prevista per il deposito dei bilanci e, pertanto, per gli ETS con esercizio sociale coincidente con l’anno solare, è consigliabile provvedere alla pubblicazione di tali dati entro il prossimo 30 giugno.
Per maggiori informazioni sul tema si segnala il seguente approfondimento di Cantiere terzo settore modello per la pubblicazione di emolumenti, compensi e corrispettivi.
Entro il 16 giugno, gli enti proprietari di immobili sono chiamati a versare la prima rata IMU (ed eventuale Tasi, ove applicabile), con esclusione degli immobili destinati ad attività istituzionali non commerciali.
Entro la stessa data, gli enti con partita Iva e liquidazione mensile devono procedere al versamento dell’Iva, mentre gli enti che hanno erogato compensi nel mese precedente sono tenuti al versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali (Inps, gestione separata ed ex Enpals). Sempre entro il 16 giugno, è previsto anche il versamento dell’imposta di intrattenimento da parte degli enti che hanno svolto attività soggette nel mese precedente; restano escluse da tale obbligo le APS in caso di attività riservate ai soci e coerenti con le finalità istituzionali.
Sempre il 30 giugno scade il termine per la presentazione della dichiarazione IMU e Tasi relativa al 2025 per gli enti proprietari di immobili e per il versamento del diritto annuale alla Camera di commercio per gli enti iscritti al Rea.
Infine, entro il 30 giugno gli enti soggetti alla predisposizione del Modelli unico enti non commerciali e Irap devono procedere alla liquidazione delle imposte (Ires e Irap), oltre al versamento del saldo Iva 2025 con la maggiorazione dello 0,40% nel caso in cui non sia stato effettuato nei termini ordinari di marzo o non sia stata scelta la rateazione.
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
Puoi sostenerci con una spesa di pubblicità, cioè Vol.To promuove la tua azienda. In questo caso tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure ammortizzate in cinque anni. L’I.V.A. della fattura (emessa da Vol.To) è subito interamente detraibile.
Se produci o commercializzi beni puoi anche donare quelli con imperfezioni o alterazioni che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo.
In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
Le modalità di pagamento previste sono:
Ricorda: Non è consentito pagare contestualmente all’inizio del corso. Il pagamento deve essere effettuato entro il settimo giorno antecedente la data in cui il corso è tenuto.
Le fatture per i pagamenti ricevuti sono intestate ai dati dell’utente (persona fisica o organizzazione) che si è registrato nel gestionale di Vol.To. Non è possibile chiedere di fatturare ad altri soggetti.
Prima di iscriversi è necessario verificare/completare i dati di fatturazione.
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