Con la nota direttoriale n. 6665 del 28 aprile 2026, il Ministero del Lavoro chiarisce la posizione delle ex Onlus che hanno presentato domanda di iscrizione al RUNTS dopo il termine del 31 marzo 2026.
Devoluzione del patrimonio incrementale
Chi si iscrive tardivamente è obbligato a devolvere l'eventuale patrimonio incrementale ad enti con finalità analoghe, secondo il d.lgs. 460/1997, con richiesta di parere obbligatoria al Ministero. Questo adempimento, però, non blocca l'istruttoria: gli uffici RUNTS non lo verificano nella fase di esame della domanda.
Come vengono trattate le domande tardive
Per gli enti senza personalità giuridica, le istanze seguono l'iter ordinario previsto dal dm 106/2020. Per gli enti con personalità giuridica (o che intendono acquisirla), la mancata devoluzione non rende improcedibile la domanda, ma può incidere sul patrimonio minimo richiesto: il notaio deve verificare che la quota da devolvere non lo comprometta, mentre gli uffici RUNTS controllano la completezza formale dell'istanza e dell'attestazione notarile.
La data del 31 marzo vale per l'avvio del procedimento
Un chiarimento importante: se il notaio ha ricevuto la delibera prima del 31 marzo ma l'ha depositata dopo (entro i 20 giorni previsti dall'art. 22 del Codice del Terzo Settore), la domanda è comunque considerata tardiva.
Controlli sull'obbligo devolutivo
Per monitorare chi non ha rispettato l'obbligo di devoluzione, gli elenchi degli enti iscritti al RUNTS — integrati con le richieste di parere devolutivo — saranno trasmessi periodicamente all'Agenzia delle Entrate.
L'acronimo "Onlus" nella denominazione
Non sono più previste sanzioni per chi mantiene l'acronimo, ma gli uffici RUNTS inviteranno gli enti a modificare la denominazione alla prima occasione utile, per evitare confusione, senza conseguenze sull'iscrizione.
Le modalità di pagamento previste sono:
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