I lavori di pubblica utilità sono attività non retribuite a favore della collettività da svolgere presso Enti Pubblici oppure presso Enti/Associazioni di assistenza sociale e di volontariato convenzionati; tale lavoro sostituisce altra più grave pena oppure consente l’applicazione di benefici. La stipula di tali convenzioni (previste dall’ art. 2, comma 1 del d.m. 26 marzo 2001) rappresenta l’elemento fondamentale per avviare la collaborazione fra gli Enti ed il tribunale, così da poter implementare più efficaci percorsi penali riparativi.
I nostri Enti, perciò, possono diventare importanti partner dell’Autorità Giudiziaria nella diffusione del ricorso a misure alternative alla detenzione, in virtù della loro vocazione alla promozione dell’inclusione, della capacitazione e del riconoscimento della dignità di ogni individuo (sia adulto che minore), realizzando quella funzione rieducativa e riabilitativa che - non dimentichiamo - è un principio costituzionale (art. 27) del nostro paese.
Ma quali sono i casi in cui sono possibili i lavori di pubblica utilità? La sanzione è stata introdotta nel 2000 dall‘art. 54 del d. lgs. 274.
Lo spettro di applicazione della sanzione è stato – negli anni – via via ampliato a diverse fattispecie penali; oggi tale sanzione è applicabile:
Il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto, di regola, nella regione in cui risiede il condannato e deve consistere in non meno di sei ore e non più di 15 ore di lavoro settimanale anche se, qualora sia il condannato a richiederlo, tale durata può essere aumentata (mai eccedendo, però, le 8 ore giornaliere).
Attenzione, però! La violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità può comportare il ripristino della pena sostituita o la perdita del beneficio subordinato alla prestazione del lavoro stesso.
Il sito del tribunale di Torino alla sezione “lavori pubblica utilità” fornisce tutte le informazioni necessari, anche con una apposita nota informativa scaricabile. Merita segnalare che, al momento, il Tribunale di Torino ha in essere convenzioni con 132 enti non profit nella sola città di Torino e il Tribunale di Ivrea con 43.
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
Puoi sostenerci con una spesa di pubblicità, cioè Vol.To promuove la tua azienda. In questo caso tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure ammortizzate in cinque anni. L’I.V.A. della fattura (emessa da Vol.To) è subito interamente detraibile.
Se produci o commercializzi beni puoi anche donare quelli con imperfezioni o alterazioni che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo.
In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
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