Dal primo gennaio 2026 cambia il sistema fiscale per gli Enti del Terzo Settore. Se la tua organizzazione è iscritta al RUNTS, dovrai fare riferimento a regole diverse rispetto a quelle valide fino a oggi per determinare la natura commerciale o non commerciale delle tue attività.
Come si classificano le attività di interesse generale? Quali entrate sono considerate commerciali e quali no? Cosa significa "decommercializzazione"? Per orientarsi tra le novità della riforma, Vol.To ha realizzato una guida pratica che spiega in modo chiaro i nuovi criteri fiscali, le definizioni fondamentali e gli strumenti per capire se il tuo ente sarà considerato commerciale o non commerciale.
La guida dedica la prima parte a un glossario essenziale per "parlare la stessa lingua", definendo concetti fondamentali come corrispettivo, entrata commerciale e non commerciale, ente commerciale e non commerciale, attività di interesse generale e attività diverse, distinguendo anche tra raccolte fondi occasionali e abituali.
Il cuore della guida affronta le nuove norme fiscali sulle imposte dirette. Per gli ETS, le attività di interesse generale possono essere svolte a titolo gratuito, con corrispettivo che non supera i costi effettivi (eventualmente maggiorato del 6%), oppure con corrispettivo superiore ai costi. Solo quest'ultima modalità genera entrate commerciali imponibili ai fini IRES.
Un capitolo importante analizza le "decommercializzazioni", attività che pur presentando caratteristiche commerciali vengono considerate fiscalmente non commerciali. Le ODV godono di specifiche agevolazioni per la vendita di beni acquisiti gratuitamente, la cessione di prodotti degli assistiti e la somministrazione di alimenti in occasioni specifiche. Le APS beneficiano della decommercializzazione per attività rivolte ai propri associati.
La guida identifica poi le entrate sempre non commerciali: contributi non corrispettivi, contratti pubblici a rimborso-spese, quote associative pure, erogazioni liberali e 5x1000. Le sponsorizzazioni, pur essendo commerciali, non concorrono alla determinazione della natura complessiva dell'ente.
Attraverso uno schema riepilogativo, la guida porta alla domanda cruciale: il nostro ente sarà commerciale o non commerciale? Se le entrate non commerciali superano quelle commerciali, l'ente mantiene la natura di non commerciale; altrimenti diventa commerciale, con conseguenze rilevanti: in un ente commerciale tutte le entrate, anche quote associative ed erogazioni liberali, vengono assoggettate a tassazione.
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
Puoi sostenerci con una spesa di pubblicità, cioè Vol.To promuove la tua azienda. In questo caso tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure ammortizzate in cinque anni. L’I.V.A. della fattura (emessa da Vol.To) è subito interamente detraibile.
Se produci o commercializzi beni puoi anche donare quelli con imperfezioni o alterazioni che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo.
In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
Le modalità di pagamento previste sono:
Ricorda: Non è consentito pagare contestualmente all’inizio del corso. Il pagamento deve essere effettuato entro il settimo giorno antecedente la data in cui il corso è tenuto.
Le fatture per i pagamenti ricevuti sono intestate ai dati dell’utente (persona fisica o organizzazione) che si è registrato nel gestionale di Vol.To. Non è possibile chiedere di fatturare ad altri soggetti.
Prima di iscriversi è necessario verificare/completare i dati di fatturazione.
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