Un’attesa disposizione della Regione Piemonte interviene su un argomento particolarmente sentito da parte degli Enti del Terzo Settore.
È noto che la questione della concreta applicazione delle disposizioni dell’8° comma dell’art. 82 del Codice del Terzo Settore attendeva un pronunciamento delle singole Regioni cui era concessa la possibilità di procedere a esenzioni o riduzioni dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) .
Nei fatti pochissime Regioni avevano provveduto in merito, compreso il Piemonte, in cui ancora vigevano precedenti disposizioni agevolative la cui applicabilità ai “nuovi” Enti del Terzo settore era assai dubbia.
Ma… con la Legge Regionale 33 del 30 novembre 2023 (disposizioni finanziarie e variazioni di bilancio previsionale 2023 – 2025) la nostra Regione (fra le prime in Italia) ha provveduto a normare la questione, definendo alcuni punti fermi importanti.
Riportiamo di seguito l’articolo di tale legge regionale sull’argomento:
Art. 1
(*) AIG (attività di interesse generale previste) alle lettere a) b) c) dell’art. 5 D.Lvo 117(2017 (codice del terzo settore):
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
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In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
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