Il decreto ministeriale 13 gennaio 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 marzo, modifica il dm 106/2020 sul funzionamento del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Si tratta di un intervento di aggiustamento atteso da tempo, che tocca tre aree principali.
Delega per le pratiche telematiche.
Il legale rappresentante di un ETS potrà ora affidare formalmente a un delegato la compilazione e l'invio delle istanze di iscrizione e degli aggiornamenti successivi. Una misura pratica, pensata soprattutto per gli enti più piccoli che si appoggiano a consulenti o collaboratori esterni.
Cancellazione dal registro.
Viene introdotta una procedura semplificata per gli enti che si sciolgono senza rapporti giuridici pendenti. Nei casi più articolati, la cancellazione è ora formalmente subordinata alla prova dell'avvenuta devoluzione del patrimonio.
Devoluzione del patrimonio.
Il decreto definisce con precisione la documentazione richiesta — diversa a seconda che la devoluzione riguardi il solo incremento patrimoniale o l'intero patrimonio residuo — e prevede una versione alleggerita per gli enti che redigono il rendiconto per cassa.
Completano il quadro alcune modifiche minori: trasferimento di competenza in caso di cambio sede, obbligo di depositare gli elenchi dei soci non persone fisiche esteso a tutti gli ETS, e inclusione delle relazioni dell'organo di controllo tra i documenti da depositare.
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
Puoi sostenerci con una spesa di pubblicità, cioè Vol.To promuove la tua azienda. In questo caso tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure ammortizzate in cinque anni. L’I.V.A. della fattura (emessa da Vol.To) è subito interamente detraibile.
Se produci o commercializzi beni puoi anche donare quelli con imperfezioni o alterazioni che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo.
In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
Le modalità di pagamento previste sono:
Ricorda: Non è consentito pagare contestualmente all’inizio del corso. Il pagamento deve essere effettuato entro il settimo giorno antecedente la data in cui il corso è tenuto.
Le fatture per i pagamenti ricevuti sono intestate ai dati dell’utente (persona fisica o organizzazione) che si è registrato nel gestionale di Vol.To. Non è possibile chiedere di fatturare ad altri soggetti.
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