La trasparenza (come definita da Albert Meijer) può essere intesa come “disponibilità di informazioni su un soggetto che consente agli altri attori di monitorare il lavoro e la performance di questo attore”.
La trasparenza, in particolare quella privata, che spesso è un risvolto della promozione, risponde all’esigenza di diffondere presso il pubblico e i soggetti portatori di interesse (stakeholder) dati e informazioni sul modo in cui le finalità di un ente vengono perseguite.
Alcune dolorose e spiacevoli vicende hanno rappresentato un duro colpo inferto alla credibilità di soggetti “non profit”, spesso amplificate con disinvoltura dai media e, talvolta, dalla politica. Uno degli aspetti oggetto di maggiore censura è stato proprio la carenza di trasparenza: si è detto, infatti, che un maggior livello di trasparenza avrebbe consentito di portare a galla evidenti abusi tempestivamente.
L’intera riforma del Terzo Settore, sin dalla sua presentazione, ha avuto nella “trasparenza” uno dei temi-chiave: al fine di ricostruire le fondamenta giuridiche del Terzo Settore, si dichiarava che “occorre (…) sgomberare il campo da una visione idilliaca del mondo del privato sociale, non ignorando che anche in questo ambito agiscono soggetti non sempre trasparenti che talvolta usufruiscono di benefici o attuano forme di concorrenza utilizzando spregiudicatamente la forma associativa per aggirare obblighi di legge”.
Se, indubbiamente, l’istituzione del RUNTS e la sua libera consultazione da parte dei cittadini rappresenta il fattore principe per assicurare una maggiore trasparenza da parte degli Enti del Terzo Settore, non bisogna dimenticare che esistono altri provvedimenti che vanno nella medesima direzione e che, spesso all’interno di disposizioni di altra natura, “aggiungono” per gli ETS norme destinate a tale scopo.
È il caso, appunto, del decreto legge 95/2025.
Approvato il 30/6/2025 e convertito in legge (legge n. 118/2025) nell’agosto scorso, è un decreto “omnibus” che introduce norme riguardo svariati ambiti.
In particolare, ai nostri fini, segnaliamo importanti novità per il Terzo Settore, principalmente riguardanti: l'aumento dei finanziamenti destinati alle attività di interesse generale (+10 milioni per il 2025) e l'inclusione degli Enti del Terzo Settore (ETS) nel sistema di prevenzione dell'antiriciclaggio, con nuovi obblighi documentali e operativi.
Perciò, mentre per far fronte alle numerose istanze pervenute, il Fondo per il finanziamento delle attività di interesse generale degli ETS riceve un incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2025, con l’art. 11 vengono introdotte norme “antiriciclaggio”, includendo gli Enti del Terzo Settore nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.
Questo comporta che gli ETS dovranno adeguarsi a nuove procedure, simili a quelle già in vigore per le banche e i professionisti ed un Focus sulla trasparenza con l’obiettivo di prevenire l'uso, anche involontario, degli ETS per riciclare denaro.
Il citato articolo 11, comma 1, lett. a) del D.L. 95/2025, apporta una sostanziale modifica al ruolo del Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), che diventa punto di contatto per le richieste estere e per la prevenzione dell’uso improprio del finanziamento degli enti non profit a fini terroristici.
Alla luce del contesto attuale, le organizzazioni non governative (ONG) e gli altri Enti del Terzo Settore sono chiamati ad adottare misure concrete per adeguarsi al nuovo quadro normativo. In particolare, le recenti modifiche impongono la necessità di:
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
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