Dal 1° gennaio scorso sono entrate in vigore le nuove regole per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati sulle erogazioni liberali ricevute dagli Enti del Terzo Settore.
Gli ETS e alcune altre tipologie di enti non lucrativi con entrate superiori a 220.000 euro nel 2024 sono obbligati a comunicare i dati delle donazioni ricevute nel 2025 entro il 16 marzo prossimo. Per gli Enti sotto tale soglia la comunicazione è facoltativa.
Con l'entrata in vigore del nuovo regime fiscale del Terzo Settore l'obbligo si estende a tutti gli ETS - indipendentemente dal volume di entrate - che dovranno comunicare entro il 16 marzo 2027 le donazioni ricevute nel 2026. È quindi fondamentale che gli Enti si organizzino già da ora per tracciare correttamente le erogazioni.
Oggetto della comunicazione all’Agenzia delle Entrare sono le donazioni tracciabili (a mezzo banca o ufficio postale, o comunque mediante i sistemi di pagamento tracciabili, come le carte di debito/credito e prepagate) di donatori continuativi che hanno fornito i propri dati o di altri donatori il cui codice fiscale risulti dal pagamento.
Non vanno invece inviati i dati relativi alle erogazioni liberali effettuate da un unico soggetto in nome e per conto di più soggetti (raccolta cumulativa con unico versamento).
Con la riforma, Onlus, fondazioni per beni artistici e fondazioni di ricerca scientifica non sono più soggette all'obbligo - a meno che non siano iscritte al RUNTS e abbiano quindi acquisito la qualifica di ETS.
Per le comunicazioni da effettuare in via facoltativa (cioè quelle effettuate dai soggetti non obbligati) non è prevista l’applicazione di sanzioni, a meno che l’errata comunicazione non determini un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione pre-compilata della persona fisica che ha effettuato la donazione.
La trasmissione dei dati avviene utilizzando un software apposito e può essere effettuata direttamente dall’ente, abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia, oppure rivolgendosi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).
Le modalità di pagamento previste sono:
Ricorda: Non è consentito pagare contestualmente all’inizio del corso. Il pagamento deve essere effettuato entro il settimo giorno antecedente la data in cui il corso è tenuto.
Le fatture per i pagamenti ricevuti sono intestate ai dati dell’utente (persona fisica o organizzazione) che si è registrato nel gestionale di Vol.To. Non è possibile chiedere di fatturare ad altri soggetti.
Prima di iscriversi è necessario verificare/completare i dati di fatturazione.
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