La scadenza per entrambi gli adempimenti era – per quest’anno - lo scorso 31 ottobre, e riguarda anche gli enti non commerciali.
Gli enti non commerciali sono tenuti a presentare la dichiarazione dei redditi se hanno svolto nell’esercizio precedente (ovvero nel 2023) attività di tipo commerciale, anche qualora questa non sia stata svolta in maniera esclusiva o prevalente.
Per tali organizzazioni, il modello deve essere presentato entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta: pertanto, se l’ente ha l’esercizio coincidente con l’anno solare, il termine di presentazione è appunto fissato al 31 ottobre.
Si precisa che, anche qualora un ente sia titolare di partita Iva ma non abbia svolto nell’esercizio precedente alcun tipo di attività commerciale (il cui reddito imponibile è quindi pari a zero), sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
L’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive) è disciplinata dal decreto legislativo 446/1997: il presupposto dell’imposta è costituito dall’esercizio abituale di un’attività, autonomamente organizzata, diretta a produrre o scambiare beni o prestare servizi, ancorché essa non abbia carattere commerciale.
Sono tenuti a compilare il quadro IE del modello anche gli enti non commerciali che nel corso del 2023:
Essendo l’IRAP un’imposta regionale, la misura dell’aliquota può variare nelle diverse Regioni e Province autonome; queste ultime potrebbero inoltre, ai sensi dell’art. 82, c. 8 del codice del Terzo settore, aver disposto la riduzione o l’esenzione dall’imposta per gli enti del Terzo settore. Per il quadro normativo riferito alla nostra Regione si rimanda a questa pagina.
Sono poi previste per la generalità dei contribuenti (compresi gli enti non commerciali) alcune importanti deduzioni in sede di quantificazione dell’imposta: si ricorda che un ente è comunque tenuto a presentare la dichiarazione Irap anche nei casi in cui possa godere dell’esenzione dall’imposta oppure non debba pagare nulla in forza delle deduzioni previste.
La dichiarazione dei redditi e dell’IRAP devono essere presentate esclusivamente in via telematica all’Agenzia delle entrate e possono essere trasmesse direttamente dal dichiarante oppure tramite un intermediario abilitato; è però consigliabile per gli enti farsi assistere da un intermediario che conosca la materia (Caf o commercialista).
Qualora l’Ente non abbia provveduto in tempo a presentare le dichiarazioni succitate esse – se presentate entro 90 giorni dalla scadenza – sono considerate “dichiarazioni tardive” (egualmente valide) ed assoggettate ad una lieve sanzione (25€) o – se non presentate o presentate dopo il 90° giorno dalla scadenza - sono da considerarsi “omesse dichiarazioni” con sanzione (molto più elevata) proporzionale al ritardo di presentazione.
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