L’applicazione delle “nuove” regole fiscali che governeranno gli Enti del Terzo Settore – dopo anni di congelamento – ha visto, a seguito del ricevimento della prevista autorizzazione europea pervenuta nel 2025 al nostro paese, il via libera tanto atteso.
Contestualmente si procederà all’abrogazione di svariate norme che con il prolungato regime transitorio tuttora vigente hanno operato nel frattempo.
Il Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) regola questi passaggi in particolare con gli articoli 102 (che tratta delle abrogazioni) e 104 (che tratta l’entrata in vigore delle disposizioni).
Ai fini di questo articolo, prendiamo in considerazione quest’ultimo articolo che – al comma 2 – recita: “le disposizioni del titolo X (del CTS), con l’eccezione di quelle già immediatamente applicabili dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2017, si applicano agli Enti iscritti nel RUNTS dal periodo d’imposta successivo all’autorizzazione della commissione Europea... ecc. “
Ovvero: dall’esercizio successivo a quello in corso nel momento in cui è pervenuta l’autorizzazione Europea (2025) gli ETS applicano interamente le disposizioni del titolo X del Codice (eccetto quelle sui titoli di solidarietà contenute nell’ art. 77, che non è stato ancora “bollinato” dalla Commissione Europea, in attesa di ulteriori chiarimenti).
E quindi, per gli Enti che hanno esercizio coincidente con l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo) l’applicazione delle disposizioni del Titolo X (la cosiddetta “nuova fiscalità”) avverrà dal 1° gennaio 2026, mentre per quelli in cui l’esercizio avrà avvio (e ovviamente conclusione di quello precedente) in corso d’anno l’applicazione avverrà secondo la previsione statutaria.
Esemplificando:
Questo fatto determina per tale ultimo Ente il perdurare del citato regime transitorio ancora per 8 mesi dalla data del 1° gennaio, elemento che gli amministratori devono tenere ben presente perché il cambio avverrà in corso d’anno e perciò le disposizioni (in qualche caso abbastanza diverse) “nuove” potranno essere applicate solo a partire dal 1° settembre mentre per i mesi precedenti (gennaio – agosto) occorre utilizzare ancora il regime transitorio.
Questo slittamento opera anche per la previsione dell’art. 102, comma 2 che – alla lettera e) – dispone l’abrogazione degli articoli dal 10° al 29° del D.Lgs. 460/97.
Si tratta della tanto citata “scomparsa delle ONLUS” che, in tutta analogia con quanto sopra descritto, non avviene inesorabilmente e per tutte il 1° gennaio 2026 ma - sempre in caso di esercizio non coincidente con l’anno solare - nella data d’inizio dell’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Ovvero: una ONLUS con esercizio (ad esempio) dal 1° maggio al 30 aprile, “scomparirà” (cioè, dovrà scegliere fra le possibilità di estinzione, prosecuzione dell’attività senza valersi più della normativa collegata alla qualifica di Onlus, o trasformarsi in un Ente del Terzo Settore) entro il 30 aprile 2026
Anche questo è un aspetto di cui tenere conto e da non sottovalutare.
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Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
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