Il pacchetto di semplificazioni per il Terzo Settore in dettaglio

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Il pacchetto di semplificazioni per il Terzo Settore in dettaglio

La Legge 104/2024 “Disposizioni in materia di politiche sociali e di Enti del Terzo Settore" (entrata in vigore il 3.8.2024) introduce modifiche rilevanti ad alcune disposizioni del Codice del Terzo Settore (e non solo), intervenendo in modo piuttosto significativo su vari aspetti normativi che regolano gli ETS. Vediamole in dettaglio.

1 - Attività diverse e sponsorizzazioni (modifica art. 6 CTS)

Disposizione aggiuntiva rivolta a ASD e SSD (che siano anche ETS): i proventi derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti e alla gestione di impianti sportivi non sono computati ai fini della determinazione della “secondarietà” delle attività diverse ma devono sempre essere impiegati per le attività di interesse generale.

 2 - Acquisizione della personalità giuridica modifica art. 11 CTS)

Disposizione rivolta alle imprese sociali: le imprese sociali (fondazioni o associazioni) con l’iscrizione nella sezione “imprese sociali” del registro imprese (oltre ad essere automaticamente iscritte nel RUNTS) possono ottenere la personalità giuridica (possedendo i requisiti economici richiesti)

3 - Bilanci (modifica art. 13 CTS)

Sulla base del testo originario e delle modifiche apportate dalla L. 104/2024 e dalla circolare ministeriale n° 6/2024 le disposizioni aggiornate risultano essere:

Art. 13 - Scritture contabili e bilancio

  • 1 - Gli enti del Terzo Settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
  • 2 - Il bilancio degli Enti del Terzo Settore (privi di personalità giuridica) con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 300.000 € euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa
  • 2-bis - Per tutti gli Enti del Terzo settore, (con o senza personalità giuridica - n.d.r.) in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata
  • 2 ter - Gli ETS con personalità giuridica con entrate superiori ai 60.000 € o privi di personalità giuridica ma con entrate superiori a 300.000 € devono redigere il bilancio come indicato al precedente punto 1 (modelli A, B, C)
  • 3 - Il bilancio di cui al punto 2 e 2-bis deve essere redatto in conformità ai modelli (D e nuovi modelli in corso d’approvazione per rendiconti aggregati) definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore e, limitatamente al bilancio di cui al punto 2-bis, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia
  • 4 - Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del Codice civile.
  • 5 - Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435-bis o 2435-ter del Codice civile.
  • 6 - L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  • 7 - Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore secondo lo schema:
    • Enti dotati di personalità giuridica con entrate > 60.000 €: Bilancio per competenza – moduli ministeriali A-B-C
    • Enti senza personalità giuridica con entrate < 300.000 €: Bilancio per cassa – modulo D
    • Enti con entrate < 60.000 €: Biancio per cassa in forma aggregata (nuovo modulo da definire)
4 - Organo di controllo e di revisione legale (modifica art. 30 e 31 CTS)

Aumento dei requisiti per la nomina dell’organo di controllo che diventano: superamento per due esercizi di 2 su tre dei seguenti parametri:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 €
  • ricavi ed entrate comunque denominate: 300.000 €
  • personale dipendente occupato: 7 unità

Aumento dei requisiti per la nomina di un revisore legale dei conti che diventano: superamento per due esercizi di 2 su tre dei seguenti parametri:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 €
  • ricavi ed entrate comunque denominate: 3.000.000 €
  • personale dipendente occupato: 20 unità
5 - Rapporto percentuale massimo fra i lavoratori e gli associati di una APS (modifica art. 36)

 Il numero massimo passa dal 5 al 20 %

6 - Reti associative (modifica art. 41 del CTS)

Se dopo l’iscrizione il numero minimo di aderenti scende sotto il valore fissato, esso deve essere integrato entro un anno (trascorso il quale la rete viene cancellata)

7 - Registro unico nazionale (RUNTS) (modifica artt. 47 e 49 CTS)
  • Passaggio dalla “data fissa” (30 giugno) alla “data mobile” per il deposito del bilancio (anche: rendiconto per cassa; bilancio sociale; raccolte fondi) presso il RUNTS. Quest’ultimo termini diviene entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario; per gli ETS commerciali il deposito deve avvenire presso il registro imprese entro 60 giorni dall’approvazione.
  • I legali rappresentanti possono incaricare dei delegati ad operare sul RUNTS
8 - Possibile iscrizione al RUNTS di associazioni di militari in congedo (modifica art 89 CTS)

 Possono iscriversi le associazioni di militari in congedo che svolano in via principale le attività d’interesse generale.

9 - Norme transitorie (Onlus) (modifica art. 101 CTS)

Ampliamento dei casi in cui la perdita della qualifica di Onlus non integra l’ipotesi di scioglimento dell’Ente (es. l’impossibilità di trasformarsi in ETS)

10 – Assemblee on-line (modifica art. 24 CTS)

Possibilità per gli ETS di svolgere le assemblee con mezzi elettronici (a condizione che lo statuto non lo vieti espressamente)

Altre disposizioni (diverse dal Codice del Terzo Settore) modificate dalla Legge 104.

A – Imprese Sociali (modifica art. 16 DLgs 112/2017)

Definizione di una percentuale fissa (3%) della quota di utili netti che le imprese sociali destinano a fondi destinati specificamente alla promozione dello sviluppo delle imprese sociali

B- Fondazione Italia Sociale (abrogazione art. 10 L 106/2016)

La fondazione Italia Sociale è estinta

C – Esonero responsabilità solidale in materia di imposta sulle successioni e donazioni (modifica art. 36 DLg 346/1990)
D – Dispensa dall’ apposizione dei sigilli i e dall’inventario dei beni dell’eredità (modifica art 705 CC)

Quando gli eredi siano unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed ETS

E - Sono esclusi dall’ambito della responsabilità solidale degli eredi (per il pagamento dell’imposta sulle donazioni e successioni) (modifica art, 36 D Lgs 346/1990).

I beneficiari che godano dell’esenzione della suddetta imposta e delle connesse imposte ipotecaria ne catastale (gli ETS sono fra questi, ai sensi dell’art. 82 del CTS).

 

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