È ormai da tutti risaputo che l’articolo 102, comma 2 del Codice del Terzo Settore dispone l’abrogazione della disciplina di favore delle Onlus e la contestuale soppressione dell’anagrafe delle Onlus, tenuta dall’Agenzia delle Entrate.
Tali disposizioni entrano in vigore dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e, pertanto, le Onlus con esercizio coincidente con l’anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre successivo) sin dal 1° gennaio 2026 “perdono” le vecchie disposizioni da questa data, mentre quelle con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare potranno fruire delle disposizioni precedenti fino al termine del loro periodo d’imposta (cfr. circolare AE 1/E – capitolo 5).
Questo però non significa necessariamente che le organizzazioni Onlus che fino al 31 dicembre 2025 hanno fruito della disciplina di favore a loro riservata debbano obbligatoriamente estinguersi: il Codice del Terzo Settore garantisce loro la possibilità di accedere – per gli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2025 – al regime di favore previsto per gli ETS (nel rispetto delle condizioni previste dal Codice stesso, ovvero che tali Enti siano privati, senza scopo di lucro, con finalità di utilità sociale raggiunta attraverso l’esercizio di una o più attività di interesse generale ed iscritti nel RUNTS).
Ma, attenzione, la circolare di chiarimento 1/E del 19 febbraio scorso dell’Agenzia delle Entrate riporta inequivocabilmente la disposizione che l’iscrizione nel RUNTS deve avvenire per tutte le Onlus che intendono proseguire la propria operatività come ETS entro il 31 marzo del 2026, indipendentemente dalla data d’inizio del periodo d’imposta 2026. Che, detto in altre parole, significa che anche le Onlus che abbiano un esercizio 2026 con inizio – ad esempio – al 1° luglio devono, iscriversi nel RUNTS (meglio: presentare la richiesta d’iscrizione nel registro) entro il 31 marzo 2026.
Quindi, per schematizzare, possiamo così riassumere la prospettiva riservata a queste organizzazioni.
Esse potranno scegliere se:
Questa scelta, tuttavia porta con sé alcune conseguenze – piuttosto rilevanti – sul piano patrimoniale:
E, ribadiamo, la scelta “3” (quella che consente di “conservare” integralmente il patrimonio dell’Ente – per intenderci -) deve attuarsi tassativamente entro il 31 marzo del corrente anno.
La consapevolezza di ciò è quindi di grande ed attuale importanza per le organizzazioni che, ancora iscritte nell’elenco delle Onlus, non abbiano provveduto in merito.
Qualche numero può aiutarci a comprendere la rilevanza di quanto stiamo commentando: le Onlus con sede nella città metropolitana di Torino al 31.12.2024 (data di “congelamento” dell’Anagrafe mediante il blocco di eventuali ulteriori iscrizioni) erano 1168. Di queste (verifica mediante confronto del codice fiscale), 309 hanno al momento operato la scelta di “trasformarsi” in ETS.
Pur nella consapevolezza che tali numeri non rappresentino una situazione assoluta (rimangono incertezze sulla reale esistenza di alcune delle Onlus risultanti iscritte per possibili mancate comunicazioni di scioglimento etc.) è comunque rilevabile, in termini generali, una certa “riluttanza” di molte Onlus (quante?) a procedere all’iscrizione al RUNTS.
Magari anche solo per disinformazione.
E proprio a sanare questa possibile disinformazione mira questo articolo (come tutti quelli analoghi che – nel tempo – lo hanno preceduto).Perché, adesso, siamo veramente entrati “nell’ultimo miglio “
Ovviamente il nostro Centro di sevizi è a disposizione per (continuare a) fornire informazioni e supporto in merito ma è ovvio che il prevedibile “accalcarsi” degli ultimi giorni potrebbe generare notevoli problematiche o l’impossibilità di rispetto dei tempi necessari.
Per questo vorremmo invitare chi ancora non l’abbia fatto e desideri optare per la trasformazione in ETS avvalendosi del supporto del Centro a farne richiesta al più presto.
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
Puoi sostenerci con una spesa di pubblicità, cioè Vol.To promuove la tua azienda. In questo caso tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure ammortizzate in cinque anni. L’I.V.A. della fattura (emessa da Vol.To) è subito interamente detraibile.
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