Il decreto direttoriale n. 488 del 22 settembre 2021 ha delineato le “Linee guida per la rendicontazione del contributo del cinque per mille destinato agli enti del terzo settore”, disponendo anche il nuovo modello di rendiconto del contributo.
Si ricorda che tutte le spese effettivamente sostenute devono ricadere entro i 12 mesi successivi alla data di percezione del contributo (ad eccezione degli eventuali importi inseriti nella voce “accantonamento”), con la facoltà di poter rendicontare anche le spese sostenute a partire dalla data di pubblicazione (da parte dell’Agenzia delle entrate) dell’elenco definitivo dei soggetti ammessi ed esclusi recante gli importi spettanti per ciascun beneficiario (nella fattispecie, la data di tale pubblicazione è il 22 giugno 2022).
Per maggiori indicazioni in tema di rendicontazione, è possibile consultare il vademecum “5 per mille istruzioni per l'uso”.
Riepiloghiamo, in appendice, i termini per la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa del 5 per mille 2021, così come di quelli per l’eventuale invio all’amministrazione competente e della pubblicazione sul sito internet dell’ente.
Entro un anno dalla ricezione delle somme l’ente deve redigere il rendiconto e la relazione illustrativa; entro 30 giorni dalla data ultima prevista per la redazione, il rendiconto e la relazione devono essere trasmessi all’amministrazione competente (che per gli Ets è il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali); entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’invio tali documenti devono essere pubblicati sul sito internet dell’ente, il quale deve, entro i successivi 7 giorni, comunicare l’avvenuta pubblicazione all’amministrazione erogatrice.
Si ricorda che, mentre la redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è obbligatoria per tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla somma ricevuta (essi hanno l’obbligo di conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione, unitamente ai giustificativi di spesa, per 10 anni decorrenti dalla data di redazione del rendiconto), l’invio degli stessi all’amministrazione competente riguarda solamente gli enti che hanno percepito un contributo pari o superiore a 20.000 euro. Allo stesso modo, le linee guida hanno precisato che l’obbligo di pubblicazione di rendiconto e relazione sul sito web dell’ente non riguarda la generalità dei beneficiari, ma solo quelli che hanno percepito un contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro.
Nella tabella che segue sono riepilogati i termini ordinari appena menzionati per gli Ets che hanno ricevuto un contributo inferiore a 500.000 euro, distinguendo tra quelli che hanno ricevuto le somme in data 16 dicembre 2022 e quelli che le hanno ricevute in data 27 dicembre 2022.
Si ricorda che, sulla base del dpcm del 23 luglio 2020, non sono state erogate le somme d'importo complessivo inferiore a 100 euro.
5 per mille 2021 | Redazione di rendiconto e relazione (tutti gli enti) | Invio di rendiconto e relazione (solo per enti che hanno ricevuto 20.000 euro o più) | Pubblicazione di rendiconto e relazione sul sito (solo per enti che hanno ricevuto 20.000 euro o più) |
ENTI | REDAZIONE RENDICONTO | INVIO | PUBBLICAZIONE |
Enti che hanno ricevuto le somme in data 16 dicembre 2022 | 16 dicembre 2023 | 15 gennaio 2024 | 14 febbraio 2024 |
Enti che hanno ricevuto le somme in data 27 dicembre 2022 | 27 dicembre 2023 | 26 gennaio 2024 | 25 febbraio 2024 |
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