Disposizione aggiuntiva rivolta a ASD e SSD (che siano anche ETS): i proventi derivanti da sponsorizzazioni, cessioni di diritti, indennità legate alla formazione degli atleti e alla gestione di impianti sportivi non sono computati ai fini della determinazione della “secondarietà” delle attività diverse ma devono sempre essere impiegati per le attività di interesse generale.
Disposizione rivolta alle imprese sociali: le imprese sociali (fondazioni o associazioni) con l’iscrizione nella sezione “imprese sociali” del registro imprese (oltre ad essere automaticamente iscritte nel RUNTS) possono ottenere la personalità giuridica (possedendo i requisiti economici richiesti)
Sulla base del testo originario e delle modifiche apportate dalla L. 104/2024 e dalla circolare ministeriale n° 6/2024 le disposizioni aggiornate risultano essere:
Art. 13 - Scritture contabili e bilancio
Aumento dei requisiti per la nomina dell’organo di controllo che diventano: superamento per due esercizi di 2 su tre dei seguenti parametri:
Aumento dei requisiti per la nomina di un revisore legale dei conti che diventano: superamento per due esercizi di 2 su tre dei seguenti parametri:
Il numero massimo passa dal 5 al 20 %
Se dopo l’iscrizione il numero minimo di aderenti scende sotto il valore fissato, esso deve essere integrato entro un anno (trascorso il quale la rete viene cancellata)
Possono iscriversi le associazioni di militari in congedo che svolano in via principale le attività d’interesse generale.
Ampliamento dei casi in cui la perdita della qualifica di Onlus non integra l’ipotesi di scioglimento dell’Ente (es. l’impossibilità di trasformarsi in ETS)
Possibilità per gli ETS di svolgere le assemblee con mezzi elettronici (a condizione che lo statuto non lo vieti espressamente)
Definizione di una percentuale fissa (3%) della quota di utili netti che le imprese sociali destinano a fondi destinati specificamente alla promozione dello sviluppo delle imprese sociali
La fondazione Italia Sociale è estinta
Quando gli eredi siano unicamente persone giuridiche private senza scopo di lucro ed ETS
I beneficiari che godano dell’esenzione della suddetta imposta e delle connesse imposte ipotecaria ne catastale (gli ETS sono fra questi, ai sensi dell’art. 82 del CTS).
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
Puoi sostenerci con una spesa di pubblicità, cioè Vol.To promuove la tua azienda. In questo caso tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure ammortizzate in cinque anni. L’I.V.A. della fattura (emessa da Vol.To) è subito interamente detraibile.
Se produci o commercializzi beni puoi anche donare quelli con imperfezioni o alterazioni che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo.
In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
Le modalità di pagamento previste sono:
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