Il 30 novembre 2023 è l’ultimo giorno utile per la presentazione (in via telematica, valendosi di un intermediario abilitato o con i codici Fisconline rilasciati dall’agenzia delle entrate) di due dichiarazioni fiscali:
Per quanto riguarda la prima l’obbligo riguarda gli Enti non-profit che nell’ esercizio precedente abbiano conseguito proventi di natura commerciale) anche se non svolte in via continuativa e prevalente o siano in possesso di fabbricati/terreni.
Particolare attenzione va posta al fatto che anche qualora un ente sia titolare di partita Iva ma non abbia svolto nell’esercizio precedente alcun tipo di attività commerciale o se svolta abbia un reddito imponibile superiore/uguale a zero o addirittura in perdita, sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda la dichiarazione IRAP il discorso si fa un po’ più complicato:
Sono tenuti a compilare il quadro IE del modello IRAP (consultare questo link) anche gli enti non commerciali che nel corso del 2022:
Soprattutto la seconda evenienza è assai diffusa nel mondo degli Enti non-commerciali; pertanto un’associazione o un altro ente non commerciale che si sia avvalso nel 2022 delle prestazioni lavorative sopra menzionate è quindi soggetto all’Irap, anche se non ha svolto alcun tipo di attività commerciale.
La Regione Piemonte si è avvalsa della possibilità di definire variazioni sull’aliquota “ordinaria” del 3,9 % per determinate categorie di Enti non-Profit. Ad esempio, l’aliquota per le Onlus è ridotta al 2,9%, addirittura, azzerata per le Onlus attive in campo educativo, sociale e sanitario così come una riduzione al 3% è prevista per gli Enti attivi in campo ricreativo, artistico, di intrattenimento.
Inoltre, occorre considerare che l’obbligo di dichiarazione non corrisponde, necessariamente, ad un esborso economico per l’Ente: ad esempio esiste una franchigia di 8000 € sotto i quali non è dovuto alcun versamento, oltre a svariati criteri di deduzione dell’imponibile, ad esempio, per ciascun dipendente stabile impiegato, per gli enti che svolgono una attività commerciale. Ma – come detto- il “non dover versare l’IRAP” non esclude l’obbligo di dichiarazione se sussistono le condizioni indicate nel soprastante elenco puntato.
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
Puoi sostenerci con una spesa di pubblicità, cioè Vol.To promuove la tua azienda. In questo caso tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure ammortizzate in cinque anni. L’I.V.A. della fattura (emessa da Vol.To) è subito interamente detraibile.
Se produci o commercializzi beni puoi anche donare quelli con imperfezioni o alterazioni che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo.
In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
Le modalità di pagamento previste sono:
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