Scade il 31 dicembre il termine per presentare le domande di contributo previste dal decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1472 del 30 maggio 2023 recante i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi al volontariato organizzato di protezione civile nel triennio 2023-2025.
Con il presente decreto sono definiti i criteri per la concessione da parte del Dipartimento della protezione civile dei contributi al volontariato organizzato di protezione civile di cui all’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 1/2018 e iscritto nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto, nel triennio 2023-2025, nonché le modalità per la presentazione dei progetti e la loro valutazione.
All’art. 2 vengono individuati i possibili Beneficiari
Possono presentare domanda di accesso ai contributi per potenziamento delle attrezzature e dei mezzi, per la formazione e il miglioramento della preparazione tecnica e per la diffusione della conoscenza della protezione civile i soggetti di cui all’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 iscritti nell’elenco nazionale di cui all’articolo 34 del medesimo decreto e precisamente:
1.a) enti del Terzo settore (ETS) iscritti nell’elenco centrale del volontariato di protezione civile istituito presso il Dipartimento della protezione civile;
1.b) enti del Terzo settore (ETS), ivi compresi i Gruppi comunali, iscritti negli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
L'art. 3 elenca le Misure finanziabili e percentuali di finanziamento
Ciascun soggetto di cui al punto 1) dell’articolo 2 può presentare, per ogni annualità, una sola richiesta di contributo per un progetto finalizzato alle seguenti misure:
MISURA 1 – potenziamento attrezzature e mezzi.
I mezzi finanziati dal Dipartimento della protezione civile ai sensi del decreto legislativo n. 1 del 2018, devono recare emblemi e logo tali da consentire l’identificazione univoca ed inequivocabile di mezzo di protezione civile cui gli stessi debbono essere adibiti in maniera esclusiva.
Non è ammessa, nei cinque anni successivi all’acquisizione, l’alienazione dei mezzi e delle attrezzature acquisiti con il finanziamento di cui al presente decreto né a titolo gratuito né a titolo oneroso, se non previo formale nulla osta del Dipartimento della protezione civile.
MISURA 2 - miglioramento della preparazione tecnica mediante lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, anche a carattere formativo, diretta a conseguire una maggiore efficacia dell’attività espletata dagli enti del Terzo settore.
Tale attività formativa può essere rivolta, oltre che ai volontari aderenti al soggetto proponente, anche ai volontari appartenenti ad altri soggetti.
L’attività formativa eventualmente svolta da qualificati volontari appartenenti all’Ente del Terzo settore proponente il progetto, o da volontari dei coordinamenti a cui l’Ente del Terzo settore afferisce non può essere retribuita come docenza, ma potrà prevedere esclusivamente un rimborso delle spese vive sostenute, rendicontate secondo le disposizioni vigenti.
MISURA 3 - diffusione della cultura della protezione civile mediante la formazione e l’informazione alla popolazione in materia di previsione e prevenzione dei rischi e in materia di protezione civile, anche volti a favorire l’avvicinamento dei giovani alle attività del volontariato di protezione civile, sul territorio e in rapporto con le istituzioni locali; ogni altra attività finalizzata a favorire lo sviluppo della resilienza delle comunità e misure utili a ridurre i rischi del territorio e ad attenuarne le conseguenze.
MISURA MISTA (2-3) - misura sperimentale – progetti finalizzati al coinvolgimento del volontariato organizzato di protezione civile nelle attività di pianificazione di protezione civile dei Comuni, anche associati, sulla base di un’intesa formalizzata tra l’Ente del Terzo settore, ivi compresi i gruppi comunali ed intercomunali, e il Comune, o il Comune Capofila, che disciplini detta partecipazione. Tale intesa deve essere preventivamente comunicata alla Regione territorialmente competente 30 giorni prima della presentazione dell’istanza e deve essere allegata all’istanza, a pena di inammissibilità, fatto salvo quanto specificato oltre per le proposte presentate dai gruppi comunali.
Detta misura è finanziabile subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie straordinarie di cui all’articolo 4, paragrafo 2, ed è strettamente ancorata a quanto previsto all’articolo 38 del Decreto Legislativo 1/2018, nonché alla Direttiva del 30 aprile 2021 recante gli “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali”, relativamente alla partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile.
PARTIZIONE DELLE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE E MASSIMALI
Le risorse finanziarie che risulteranno disponibili per finanziare i progetti relativi al triennio 2023-2025, saranno ripartite tra le varie misure.
I progetti relativi alla misura 1 sono finanziabili nella misura massima del 75%.
I progetti relativi alle misure 2 e 3 sono finanziabili nella misura massima del 95%.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di contributo va trasmessa utilizzando il modulo speditivo che deve essere compilato– relativamente alla quota per cui si presenta il progetto – in ogni sua parte, a pena di esclusione, entro il 31 dicembre 2023.
Iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore atto DD 305/A1419A/2022 del 22/02/2022
Via Giovanni Giolitti 21, 10123 Torino
Codice fiscale 97573530017
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Numero Verde: 800 59 00 00
Le modalità di pagamento previste sono:
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