Il TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 8083/2023, ha accolto la richiesta di una associazione di categoria di sospendere l’efficacia del decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy contenente le regole attuative per la trasmissione dei dati relative al titolare effettivo alle Camere di commercio. Di fatto, quindi, si sospende il termine ultimo per adempiere fissato all’11 dicembre 2023.
La sezione quarta del TAR del Lazio, con l’ordinanza n. 8083/2023, pubblicata il 7 dicembre 2023, ha sospeso l’efficacia del sopra accennato decreto bloccando, di fatto, il conto alla rovescia per inviare la comunicazione, con scadenza prevista per l’11 dicembre 2023.
Pertanto, poiché nell’ordinanza si fissa la trattazione di merito del ricorso all'udienza pubblica del 27 marzo 2024, l’adempimento resta sospeso almeno fino a quella data.
Ricordiamo che tale comunicazione è obbligatoria anche per gli Enti del terzo settore dotati di personalità giuridica (non per quelli che non ne sono dotati), compresi quelli che l’abbiano ottenuta ai sensi dell’art.22 del Codice del Terzo Settore, ovvero contestualmente all’ iscrizione del RUNTS, avendo presentato apposita richiesta.
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
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In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
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