L’introduzione di una “nuova fiscalità” per gli Enti del Terzo Settore (che abbiamo già descritto in un precedente articolo) porta con sé ricadute importanti anche sul piano delle imposte indirette.
Il disallineamento delle norme relative all’IVA rispetto a quelle di determinazione dell’imponibilità o meno ai fini IRES genera qualche complicazione che, in questo articolo, proviamo ad alleviare, pur nell’attesa della circolare in versione definitiva da parte dell’Agenzia delle Entrate (oggi fornita unicamente in bozza “in consultazione”).
Innanzitutto: anche per quanto riguarda alcune (numerose) tipologie di entrate come quote sociali, erogazioni liberali, 5x1000, proventi da raccolte fondi occasionali, esse continuano a rimanere totalmente escluse da IVA (oltre che da IRES).
Questa esclusione si estende anche ai proventi da attività rivolte i Soci (e loro famigliari) svolte dalle APS, come previsto dalla tanto attesa “moratoria decennale” ottenuta da parte dell’Unione Europea.
Ma, poiché l’imposta sul valore aggiunto deve rispettare alcuni principi fissati su base comunitaria, alcune entrate che – per la legislazione fiscale italiana – non sono considerate “commerciali” se derivanti da attività svolte da un Ente del Terzo Settore (e perciò non sottoposte a tassazione IRES), rientrano comunque nel campo d’applicazione dell’IVA.
Oltre alla (ovvia) applicazione dell’imposta alle attività di natura commerciale, vi sono esempi di proventi da attività di interesse generale, svolte dietro corrispettivo che non superi i relativi costi, o di “contributi” da parte di Enti Pubblici che costituiscono il compenso per un servizio effettuato o per un bene ceduto, ancorché a solo “rimborso delle spese” che (proprio perché attività svolte dietro corrispettivo) rientrano in campo IVA.
Alcuni di tali proventi, potrebbero – per altro verso - essere ritenuti “esenti” da IVA (il legislatore ha riformulato l’articolo 10 del Decreto IVA, estendendo dal 2026 le principali esenzioni alla generalità degli ETS, con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma societaria. Rientrano tra le operazioni esenti le cessioni gratuite di beni a favore di enti con finalità assistenziali, benefiche o di ricerca; le prestazioni di ricovero e cura, comprese la somministrazione di pasti ai degenti; le prestazioni educative e didattiche, dall’istruzione dell’infanzia alla formazione professionale; e le prestazioni socio‑sanitarie e assistenziali rivolte a categorie vulnerabili quali anziani, disabili e minori) ma, comunque rientranti nel campo d’applicazione dell’imposta.
Si verifica, quindi il caso che, se Il D.Lgs. 186/2025 ha infatti prorogato al 1° gennaio 2036 il passaggio dal regime di “esclusione” a quello di “esenzione” IVA per le prestazioni di interesse generale rese ai soci dietro corrispettivo, le prestazioni rivolte ai terzi restano pienamente nel campo di applicazione dell’imposta, e devono essere assoggettate a IVA secondo i presupposti ordinari previsti dal D.P.R. 633/1972.
Questo nuovo approccio, che introduce nel campo d’applicazione dell’imposta una serie di proventi che, in passato, venivano senz’altro esclusi, genera una notevole (e lamentata) complicazione burocratico -gestionale agli ETS.
L’impatto di queste disposizioni è, però, attenuato dalla previsione di un nuovo regime forfettario introdotto dall’ art. 86 del Codice del Terzo Settore che riguarda le entrate di natura commerciale svolte dalle Organizzazioni di Volontariato e dalle Associazioni di Promozione Sociale.
Tale regime (applicabile, come detto, unicamente da ODV ed APS che abbiano conseguito nell’esercizio precedente, ricavi da attività commerciali non superiori a 85.000 euro) comprende - oltre ad una forfetizzazione del reddito imponibile, con coefficienti di redditività davvero ridotti - anche rilevantissime semplificazioni sia sul piano delle scritture contabili da tenere, che su quello dell’IVA.
Ovviamente la scelta del regime ex articolo 86 è opzionale e non esclude la scelta degli altri regimi adottabili.
Proprio per fare chiarezza su tutti questi regimi troverete a questo collegamento un ulteriore articolo che li descrive dettagliatamente.
È ovvio che gli ETS interessati potranno comunque ottenere maggiori informazioni ed esprimere eventuali dubbi specifici ricorrendo, oltre che ai professionisti che li seguono dal punto di vista contabile e fiscale e ad eventuali reti di appartenenza, al servizio di consulenza del CSV Vol.To ETS.
Gli incontri hanno l'obiettivo di illustrare le principali novità fiscali introdotte dall’entrata in vigore del Titolo X del Codice del Terzo Settore, che porta verso il completamento del percorso della riforma.
Negli appuntamenti saranno presentati i cambiamenti che riguardano la distinzione tra attività di interesse generale non commerciali e commerciali, nonché gli effetti sul RUNTS e sulle diverse tipologie di enti, in particolare ODV e APS. L’obiettivo è quello di fornire un quadro chiaro e aggiornato, utile a orientare gli ETS in vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali.Gli incontri sono gratuiti e rivolti a chi fa parte di un ETS accreditato al proprio CSV di riferimento e saranno a cura del Dott. Luigi Gastini e della Dott.ssa Melissa Lonetti - entrambi Dottore Commercialista.
Date: giovedì 19 e 26 febbraio; giovedì 5 e 12 marzo dalle 17.30 alle 19.30 in modalità online.
Filantropia e risparmio fiscale vanno di pari passo: puoi sostenere l’iniziativa e contribuire al bene della comunità ottenendo vantaggi per te. Ecco tre modi per sostenere “Il Dono del Volontariato” e fare la differenza, aiutando gli enti del Terzo Settore del territorio a raccogliere fondi.
Con una donazione di denaro potrai detrarre il 30% fino ad un massimo di 30.000 Euro se proveniente da persone fisiche (art. 83 comma 1 D.Lgs. 117/2017), oppure dedurre la somma donata fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Se sei un’azienda o una società, la donazione è ammessa fino ad un massimo del 10% del reddito complessivo dichiarato (art. 83 comma 2 D.Lgs. 117/2017).
Riguardo alla deduzione, in entrambi i casi, se la somma donata supera il 10%, l’eventuale eccedenza di quanto donato può essere dedotto negli esercizi successivi, ma non oltre il quarto.
Puoi sostenerci con una spesa di pubblicità, cioè Vol.To promuove la tua azienda. In questo caso tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di sostenimento oppure ammortizzate in cinque anni. L’I.V.A. della fattura (emessa da Vol.To) è subito interamente detraibile.
Se produci o commercializzi beni puoi anche donare quelli con imperfezioni o alterazioni che non ne modificano l’idoneità all’utilizzo.
In questo caso i vantaggi saranno duplici: sotto il profilo delle imposte dirette la cessione gratuita di questi beni non genera ricavi tassabili ai fini Ires/Irpef/Irap; sotto il profilo delle imposte indirette la cessione gratuita di questi beni non genera alcuna I.V.A. da versare. Inoltre, qualora siano stati acquistati, il diritto alla detrazione dell’I.V.A. in sede di acquisto è mantenuto.
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