La comunicazione del titolare effettivo: nuova puntata

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La comunicazione del titolare effettivo: nuova puntata

È indubbiamente una neverending story. Una disposizione che ha abbondantemente superato i tre lustri segna una nuova puntata.
La comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo, trattata in una serie piuttosto lunga di disposizioni (ne ricorderemo qualcuna a titolo di esempio: D. lgs. 231/2007; d.m. Economia e Finanze 55/2022; d.m. Imprese e Made in Italy del 12/4/23 e del 20/4/23), aveva come scadenza, o meglio, credevamo avesse, l’11 maggio scorso.
Una serie nutrita di rinvii, sospensioni, ripristini, infatti, si era conclusa con una sentenza del TAR Lazio che individuava proprio in quest’ultima data il termine per la comunicazione.
Ma l’ordinanza 1852/2024 del Consiglio di Stato per un ricorso avverso quel provvedimento ne ha sospeso l’esecutività, individuando nel 19 settembre prossimo la data per la discussione nel merito della sentenza del Tar del Lazio, perciò di fatto rinviando almeno fino a quella data il termine ultimo di presentazione e sospendendo l’azione sanzionatoria nei confronti di coloro (tra cui anche gli  ETS con personalità giuridica) che, pur avendone l’obbligo, non avessero provveduto alla comunicazione entro l’ 11 maggio.
Vista la complessità dell’argomento richiamiamo alcuni concetti fondamentali rispetto alla comunicazione di cui trattiamo.

Chi è il titolare effettivo

Art. 1 comma 2 lettera pp), D. lgs. 231/2007: la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Quali sono i soggetti tenuti alla comunicazione (art. 4 D. lgs. 55/2022)

  • Società di capitali (S.p.A., s.r.l., S.A.P.A., cooperative), ossia le imprese dotate di personalità giuridica;
  • Fondazioni, associazioni e comitati riconosciuti, ossia le istituzioni di carattere privato che hanno acquisito la personalità giuridica con l’iscrizione al Registro delle singole regioni (D.P.R. 361/00 art. 7); al Registro prefettizio (D.P.R. 361/00 art. 1); al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
  • Trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali nonché i mandati fiduciari (che sono istituti giuridici affini).


A chi (e come) va effettuata la comunicazione

La presentazione della comunicazione avviene in modalità esclusivamente telematica attraverso il portale del Registro Imprese (strumento: Comunica) per mezzo di un apposito software (consigliato l’applicativo DIRE).
Il soggetto che presenta la pratica deve essere in possesso della firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata.
La comunicazione deve essere trasmessa dall'obbligato stesso e non è possibile conferire l’incarico alla presentazione e sottoscrizione della comunicazione a un professionista o un intermediario.
Se l’obbligato non ottempera, se è presente un organo di controllo, in via sostitutiva, deve provvedervi.
La presentazione della comunicazione è soggetta al versamento dei diritti di segreteria pari a 30 Euro ma è esente da imposta di bollo.
E ora tutti con gli occhi su Palazzo Spada, ad attendere il 19 settembre. Ma se riteniamo di averne l’obbligo approfittiamo di questo ulteriore rinvio per adempiere e non essere sottoposti alle sanzioni (non irrisorie) per non aver provveduto in tempo!

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