Organizzazioni di volontariato e imposta di registro: esenzione sempre operante?

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Organizzazioni di volontariato e imposta di registro: esenzione sempre operante?

L’artico 82, terzo comma, del Codice del Terzo Settore recita: “Gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato sono esenti dall’imposta di registro”.

Tale disposizione ha spesso generato la convinzione che l’esenzione operi per tutti gli atti posti in essere da un’organizzazione di volontariato (OdV), nell’ambito della propria attività.

Ebbene: una recente ordinanza della Corte di Cassazione (19537 del 16 luglio 2024) si è pronunciata sull’argomento, condividendo il respingimento da parte dell’Agenzia delle Entrate di due provvedimenti di ricorso presentati da un Ente (organizzazione di volontariato della Toscana) che si era visto applicare la tassa di registro in misura ordinaria su alcuni contratti di locazione di immobili di proprietà concessi in libera locazione a privati.

Sia l’Agenzia delle Entrate che la Corte di Cassazione, infatti, hanno inteso che il legislatore non abbia ritenuto applicare il regime agevolativo (esenzione dell’imposta di registro) ad ogni attività degli Enti, ma unicamente a quelle direttamente strumentali alla realizzazione delle finalità di utilità sociale, proprie degli Enti stessi. Nel caso specifico (pur impiegando il relativo provento economico al sostegno ed al finanziamento dell’attività di interesse generale) si è ritenuto che non vi fosse una diretta connessione con tali attività, ma che questa connessione sussistesse unicamente in via indiretta.

La Corte di Cassazione ha evidenziato come, altrimenti “gli atti dell’organizzazione verrebbero - di fatto ammessi all’esenzione “per connessione”, con pratico svuotamento della precisazione di legge ed appiattimento dell’esenzione stessa sul solo requisito soggettivo (essere una organizzazione di volontariato). La Corte ha, cioè, rilevato che il regime di esenzione non è determinato dal criterio soggettivo ma riguarda soprattutto l’attività dell’Ente.

Per completezza segnaliamo un’altra precedente sentenza della Corte di cassazione (10207 del 16 aprile 2024) di tenore assolutamente analogo.

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