Scadenze per il RUNTS del 30 giugno

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Scadenze per il RUNTS del 30 giugno

Abbiamo più volte ricordato come tutti gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), a eccezione delle Imprese Sociali e degli ETS commerciali che eseguono il deposito presso il Registro Imprese, devono depositare il proprio bilancio d’esercizio, redatto in conformità ai modelli previsti dall’ art. 13 comma 3 del Codice Terzo Settore, presso il RUNTS entro il 30 giugno.
I
noltre, gli ETS che ne abbiano l’obbligo (quelli cioè che nell’esercizio precedente hanno avuto entrate superiori al milione di Euro) devono depositare entro la stessa data anche il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee-guida del Ministero del Lavoro, e pubblicarlo sul proprio sito internet.

Ma gli adempimenti connessi alla comunicazione di dati al RUNTS non si esauriscono qui.

Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (ovviamente iscritte nelle relative sezioni del RUNTS) devono anche comunicare – sempre entro il 30 giugno – alcune informazioni rilevanti, che permettono di eseguire una valutazione sul permanere della legittimazione all’iscrizione nel registro.

Tali informazioni riguardano:

  • il numero di soci dell’Ente suddivisi fra persone fisiche ed enti giuridici; questi ultimi con l’indicazione del fatto che siano o meno iscritti nel RUNTS e in quale sezione;
  • il numero dei volontari iscritti nell'apposito registro dei volontari previsto dall’art. 17 comma 1 del Codice del Terzo Settore;
  • Per le associazioni di 2° livello: il numero di volontari appartenenti a Enti associati di cui l’Ente si avvale.
  • il numero di lavoratori che operano nell’Ente; tale dato riguarda i lavoratori subordinati e para-subordinati, non sono perciò da conteggiare i lavoratori occasionali e professionisti

Una volta individuate tali informazioni, le ODV ed APS devono effettuare la comunicazione con una pratica di variazione, aggiornando i dati precedentemente presenti nelle sezioni “dati ente”; “compagine sociale”; “numero forza lavoro e volontari”.

La consistenza dei dati oggetto d’informazione deve essere quella al 31 dicembre dell’anno precedente (fine 2023, quindi, per la comunicazione da inviarsi entro il 30 giugno 2024).

In ultimo rammentiamo che esistono informazioni di natura generale che gli ETS sono obbligate a comunicare tempestivamente al RUNTS (comunque entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento) e che riguardano, ai sensi dell’art. 48 del Codice del Terzo settore:

  • la variazione di uno o più dati anagrafici;
  • la variazione del legale rappresentante e dell’organo di amministrazione;
  • le modifiche dell’atto costituivo e dello statuto;
  • le deliberazioni assembleari di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento ed estinzione;
  • eventuali provvedimenti che ordinino lo scioglimento, l’estinzione, la cancellazione.

Tali comunicazioni sono obbligatorie e della loro esecuzione risponde l’organo di amministrazione; il Codice prevede, inoltre, sanzioni rilevanti per l’omissione totale o parziale delle stesse.

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