Ricordiamo agli ETS che l’articolo 2364 del codice civile dispone che i bilanci devono essere approvati entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio cui si riferiscono. Questa disposizione si applica anche agli ETS che, pertanto, dovranno provvedere alla redazione ed approvazione del rendiconto entro il 30 aprile 2025 per l’esercizio concluso al 31 dicembre 2024.
Quella riferita, comunque, è il termine ordinario per l’approvazione; è però - sempre all’articolo 2364 del c.c. - introdotta una deroga che consente l’approvazione in via straordinaria entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma solo in determinati e particolari casi specificamente previsti dallo statuto oppure in presenza di particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto dell’Ente.
L’approvazione, che deve avvenire da parte dell’Assemblea ordinaria dell’Ente con le modalità di svolgimento e le maggioranze previste dallo statuto, (attenzione ai tempi di convocazione!), deve risultare dal verbale dell’Assemblea stessa.
Per gli ETS (iscritti nel RUNTS) ma anche per le ONLUS ancora iscritte nell’anagrafe presso l’Agenzia delle Entrate, la rendicontazione può avvenire utilizzando tre modelli previsti all’art. 13 del d. lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore ) ovvero A- stato patrimoniale; B- rendiconto economico; C- relazione di missione oppure - ma solo se l’Ente ha riportato entrate (comunque denominate) complessive non superiori a 220.000 Euro nell’esercizio – utilizzando un quarto modello (modello D) basato su una rendicontazione per cassa. Dalla rendicontazione dell’esercizio 2025 verrà offerta la possibile opzione di un’ulteriore semplificazione della rendicontazione utilizzando un modello “per voci aggregate” utilizzabile da Enti di ridottissime dimensioni (entrate complessive inferiori a 60.000 euro).
Una volta approvato il bilancio gli ETS devono depositarlo presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) in modalità telematica entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio (e quindi – comunque entro il 30 giugno 2025 per l’esercizio chiuso al 31.12.2024), allegando il verbale assembleare di approvazione ed eventuali rendicontazioni specifiche delle eventuali raccolte fondi occasionali, se avvenute nell’esercizio. Delle rendicontazioni depositate il RUNTS cura la pubblicazione.
Rammentiamo, infine, che la redazione ed approvazione del bilancio è un dovere e la sua omissione è sanzionata dall’art. 2361 del codice civile. Inoltre il deposito presso il RUNTS (da parte degli Enti iscritti) è anch’esso un dovere e la sua mancanza prevede una sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.
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