La base associativa degli ETS

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La base associativa degli ETS

Gli Enti del Terzo Settore possono avere una base associativa composta non soltanto da persone fisiche ma anche da soggetti collettivi.

Infatti, se l’art. 4 del Codice del Terzo Settore fornisce ampie indicazioni su chi non possa qualificarsi come Ente del Terzo Settore o detenerne il controllo (gli Enti Pubblici, le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali, ecc.), non altrettanta puntualità viene dedicata alla definizione di chi possa entrare a far parte di un Ente del Terzo Settore, consentendo un’autonoma determinazione dell’Ente stesso in materia, allo scopo di consentirli di darsi l’assetto strutturale più idoneo a perseguire il proprio scopo di utilità sociale.

Esiste, tuttavia, una nota del MLPS redatta proprio in risposta ad un quesito posto dalla Direzione Sanità e Welfare della nostra Regione che affronta nel dettaglio l’argomento fornendo, perciò, utili indicazioni operative.

In apertura, viene ribadito il concetto generale che la base associativa degli ETS può comprendere non solo persone fisiche ma anche soggetti collettivi. Se questa affermazione è valida per tutte le tipologie di ETS, occorre però subito rilevare che esistono per due di queste tipologie, ovvero le OdV e le APS, delle specifiche limitazioni che intervengono sia sulla natura dei soggetti superindividuali che sul numero di quelli “ammissibili”.  In queste due tipologie, infatti, i soci diversi dalle persone fisiche possono essere unicamente altri ETS oppure altri Enti senza scopo di lucro ed il loro numero non può superare il 50% di quello delle OdV (o, rispettivamente, delle APS) associate.

Un esempio, per chiarire: una organizzazione di volontariato deve avere base associativa composta da non meno di 7 persone fisiche oppure da tre OdV. Almeno uno di questi parametri deve essere rispettato. Si potranno però avere anche OdV con base associativa “mista” (persone fisiche ed enti sovrapersonali) ed in quest’ultima componente potranno essere presenti anche altri ETS diversi da OdV (o altri enti non-profit) ma in numero inferiore al 50% delle OdV socie.  Analogo principio deve applicarsi alle associazioni di promozione sociale, sostituendo all’espressione OdV l’espressione APS.

La nota citata espone, fra gli esempi riportati, alcuni casi di inammissibilità, come quello di una APS di cui facciano parte solo persone fisiche ed Enti del Terzo Settore diversi da APS (o senza scopo di lucro) oppure che tali Enti siano in numero superiore al 50% delle APS associate; tale condizione genererebbe per l’Ente in questione una perdita delle caratteristiche di associazione di promozione sociale.  La conclusione cui perviene il Ministero, perciò è quello per cui nella base associativa di OdV ed APS sia consentito l’ingresso di Enti del Terzo Settore o non lucrativi non omogenei con la tipologia dell’Associazione qualora nella medesima base associativa siano comunque presenti, in numero prevalente, Enti aventi la medesima natura dell’Ente interessato e che lo statuto preveda l’associabilità di tali enti.

Altro aspetto trattato nella nota in commento è la possibilità per gli ETS di accogliere nella propria base associativa delle imprese e se queste possano detenere il controllo dell’Ente.

A tale proposito, se vige un espresso divieto per gli enti lucrativi a dirigere, coordinare o controllare una impresa sociale (art. 4.3 del Decreto legislativo 112/2017 sull’impresa sociale) non vi è analoga previsione del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore) applicabile alle restanti tipologie di ETS. Ma, attenzione! Come abbiamo avuto già modo di vedere, per due tipologie di ETS (ODV ed APS) esiste una specifica limitazione sulla natura dei soggetti che possono entrarne nella compagine associativa (o costitutiva) che sono unicamente costituiti da altri ETS o Enti senza scopo di lucro. Quindi, con ciò, escludendo senz’altro la presenza di Enti lucrativi.   

Ma, anche sulla base ed in continuità con l’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate (circolare 38/E del 2011) si può ritenere che – in assenza delle citate disposizioni specifiche - le imprese (incluse quelle “for profit”) possono partecipare alla base associativa degli ETS ed anche detenerne il controllo (sia in forma singola che in forma congiunta). Occorre però, si verifichi sempre il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale ed il rispetto dei principi e degli obblighi previsti per l’iscrizione nel RUNTS e per l’applicazione dei profili fiscali.

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