Il 30 novembre 2023 è l’ultimo giorno utile per la presentazione (in via telematica, valendosi di un intermediario abilitato o con i codici Fisconline rilasciati dall’agenzia delle entrate) di due dichiarazioni fiscali:
Per quanto riguarda la prima l’obbligo riguarda gli Enti non-profit che nell’ esercizio precedente abbiano conseguito proventi di natura commerciale) anche se non svolte in via continuativa e prevalente o siano in possesso di fabbricati/terreni.
Particolare attenzione va posta al fatto che anche qualora un ente sia titolare di partita Iva ma non abbia svolto nell’esercizio precedente alcun tipo di attività commerciale o se svolta abbia un reddito imponibile superiore/uguale a zero o addirittura in perdita, sarà comunque tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi.
Per quanto riguarda la dichiarazione IRAP il discorso si fa un po’ più complicato:
Sono tenuti a compilare il quadro IE del modello IRAP (consultare questo link) anche gli enti non commerciali che nel corso del 2022:
Soprattutto la seconda evenienza è assai diffusa nel mondo degli Enti non-commerciali; pertanto un’associazione o un altro ente non commerciale che si sia avvalso nel 2022 delle prestazioni lavorative sopra menzionate è quindi soggetto all’Irap, anche se non ha svolto alcun tipo di attività commerciale.
La Regione Piemonte si è avvalsa della possibilità di definire variazioni sull’aliquota “ordinaria” del 3,9 % per determinate categorie di Enti non-Profit. Ad esempio, l’aliquota per le Onlus è ridotta al 2,9%, addirittura, azzerata per le Onlus attive in campo educativo, sociale e sanitario così come una riduzione al 3% è prevista per gli Enti attivi in campo ricreativo, artistico, di intrattenimento.
Inoltre, occorre considerare che l’obbligo di dichiarazione non corrisponde, necessariamente, ad un esborso economico per l’Ente: ad esempio esiste una franchigia di 8000 € sotto i quali non è dovuto alcun versamento, oltre a svariati criteri di deduzione dell’imponibile, ad esempio, per ciascun dipendente stabile impiegato, per gli enti che svolgono una attività commerciale. Ma – come detto- il “non dover versare l’IRAP” non esclude l’obbligo di dichiarazione se sussistono le condizioni indicate nel soprastante elenco puntato.
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