Con una nota pubblicata il 1° marzo 2023 (sotto riportata) l’Agenzia delle entrate ha ricordato tempi e modalità per il rilascio e la trasmissione della certificazione unica da parte dei sostituti d’imposta.
Ricordiamo che anche gli ETS, qualora si siano avvalsi di lavoro (dipendente, autonomo o occasionale) hanno questa funzione e, pertanto, devono adempiere all’ obbligo di cui parliamo.
I sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione unica 2023 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.
La certificazione unica va rilasciata al percettore delle somme, utilizzando il modello "sintetico" entro il 16 marzo, sempre entro il 16 marzo, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario". Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta ovvero entro il 31 ottobre 2023.
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