Spesso assistendo a convegni, partecipando a seminari o anche nel corso di consulenze ascoltiamo la frase “questa disposizione, però, al momento non è ancora applicabile”.
Esistono, cioè, tutta una serie di disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) la cui applicazione è subordinata al verificarsi di determinati eventi e circostanze che, in parte, al momento non si sono ancora verificati.
Con questo articolo facciamo il punto sullo “stato dell’arte”, ovvero sull’applicabilità o meno delle singole disposizioni e sulle condizioni da verificarsi per la loro piena operatività.
| Titolo I : disposizioni generali | |||
| Artt. 1 – 3 | Finalità ed oggetto; principi generali; norme applicabili | Applicati | |
| Titolo II : degli Enti del terzo settore | |||
| Artt. 4 - 16 | Enti del terzo settore; Attività di interesse generale; attività diverse; raccolte fondi; destinazione del patrimonio ed assenza scopo di lucro; devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento; patrimoni destinati ad uno specifico affare; iscrizione; denominazione sociale; scritture contabili e bilancio; bilancio sociale; libri sociali obbligatori; lavoro negli ETS | Applicati | Art 5: con modifiche
Art 6: con modifiche Art 13: con modifiche
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| Titolo III : del Volontariato e dell’attività di volontariato | |||
| Artt. 17 – 19 | Volontariato ed attività di volontariato; assicurazione obbligatoria; promozione della cultura del volontariato | Applicati | |
| Titolo IV : delle associazioni e fondazioni del terzo settore | |||
| Artt. 20 – 31 | Ambito di applicazione; atto costitutivo e statuto, acquisto della personalità giuridica; procedure di ammissione e carattere aperto delle associazioni; assemblea; competenze inderogabili dell’assemblea; organo di amministrazione; conflitto di interessi; responsabilità; denuncia al tribunale ed ai componenti dell’organo di controllo; organo di controllo; revisore legale dei conti | Applicati | Art 24: con modifiche
Art 30: con modifiche Art 31: con modifiche
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| Titolo V : di particolari categorie di ETS | |||
| Artt. 32 - 44 | Organizzazioni di volontariato; risorse; ordinamento ed amministrazione; associazioni di promozione sociale; risorse; enti filantropici; risorse; bilancio sociale; rinvio; reti associative; rinvio; trasformazione; modifiche ed integrazioni alla disciplina | Applicati | Art 36: con modifiche
Art 41: con modifiche |
| Titolo VI : registro unico nazionale del terzo settore | |||
| Artt. 45 - 54 | Registro unico nazionale del terzo settore; struttura del registro; iscrizione; contenuto ed aggiornamento; estinzione e scioglimento dell’ente; cancellazione e migrazione in altra sezione; revisione periodica del registro; | Applicati | Art 47: con modifiche
Art 48: con modifiche |
| Titolo VII: rapporti con gli Enti pubblici | |||
| Artt. 55 - 57 | Coinvolgimento Enti del terzo settore; convenzioni; servizio di trasporto sanitario di emergenza ed urgenza | Applicati | |
| Titolo VIII: promozione e sostegno degli Enti del Terzo Settore | |||
| Artt. 58 - 76 | (consiglio nazionale del terzo settore ) istituzione ; composizione ; attribuzioni ; (centri di servizio per il volontariato) accreditamento dei CSV ; finanziamento dei CSV; funzioni e compiti dei CSV ; organismo nazionale di controllo ; organismi territoriali di controllo ; sanzioni e ricorsi ; ( altre specifiche misure ) accesso al credito agevolato ; privilegi ; accesso al fondo sociale europeo ; strutture e autorizzazioni temporanee per manifestazioni pubbliche ; locali utilizzati ; ( risorse finanziarie ) fondo per il finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel terzo settore ; altre risorse finanziarie specificatamente destinate al sostegno degli ETS ; sostegno alle attività delle organizzazioni di volontariato ; sostegno alle attività delle associazioni di promozione sociale ; contributo per l’acquisto di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali | Applicati | |
| Titolo IX : titoli di solidarietà degli ETS ed altre forme di finanza sociale | |||
| Artt. 77 – 78 | Titoli di solidarietà; regime fiscale del social lending | Applicati | |
| Titolo X : regime fiscale degli ETS | |||
| Artt. 79 – 89 | (disposizioni generali) Disposizioni in materia di imposta sui redditi ; regime forfettario degli ETS non commerciali ; Social Bonus ; disposizioni in materia di imposte indirette e tributi locali ; detrazione e deduzione delle erogazioni liberali ; (disposizioni sulle organizzazioni di volontariato e sulle associazioni di promozione sociale ) regime fiscale delle ODV ; regime fiscale delle APS ; regime forfettario per le attività commerciali svolte da ODV ed APS ; tenuta e conservazione delle scritture contabili degli ETS ; ( disposizioni transitorie e finali ) de minimis ; coordinamento normativo | Applicati artt. 81 – 82 – 83 – 84 (solo 2° comma) -85 (solo 7° comma) | Non applicati (fino all’ esercizio successivo al ricevimento della autorizzazione della Comm. Europea:
Art 79 – 80 – 84 (escluso comma 2) 85 (escluso comma 7) – 86 - 87 – 88 Art. 89: applicato con modifiche |
| Titolo XI : controlli e coordinamento | |||
| Artt. 90 – 97 | Controlli e poteri sulle fondazioni del terzo settore; sanzioni a carico dei rappresentanti legali e dei componenti degli organi amministrativi; attività di monitoraggio, vigilanza e controllo; controllo; disposizioni in materia di controlli fiscali; vigilanza; disposizioni di attuazione; coordinamento delle politiche di governo | Applicati | |
| Titolo XII ; disposizioni transitorie e finali | |||
| Artt. 98 - 104 | Modifiche al Codice civile; modifiche normative; clausole di salvaguardia per le province autonome; norme transitorie di attuazione; abrogazioni; disposizioni finanziarie; entrata in vigore | Applicati (escluse abrogazioni art. 102 condizionate al ricevimento della autorizzazione da Commissione Europea) | Non applicato art 102 c.2 fino al ricevimento dell’autorizzazione da parte della Comm. Europea.
Art. 101: applicato con modifiche Art. 104: applicato con modifiche |
| N.B. Per alcuni articoli (applicabili) è tuttora in corso la definizione di norme operative d’applicazione, con appositi decreti. | |||
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