Forse ricorderete: il 23 novembre dello scorso anno abbiamo pubblicato in questa categoria la notizia dell’avvenuta approvazione di un provvedimento ministeriale per un supporto agli ETS al fine di aiutarli a superare le difficoltà legate ai rincari delle utenze per luce e gas.
L’articolo si concludeva con l’invito ad attendere successivi provvedimenti ministeriali per conoscere modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo.
Lo scorso 11 aprile è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto che precisa appunto i destinatari del provvedimento, le risorse disponibili e le modalità di accesso previste.
In sintesi:
Risorse
Sono complessivamente disponibili 270 milioni di Euro, così ripartiti:
Enti beneficiari
Possono richiedere il contributo: Enti iscritti nel RUNTS; Organizzazioni di volontariato in trasmigrazione; Associazioni di promozione Sociale in trasmigrazione; Onlus ancora iscritte nell’ anagrafe dell0 A.E.; Enti religiosi civilmente riconosciuti. A valere sulle risorse previste al punto 2 possono presentare richiesta anche Associazioni non-profit, fondazioni ed Aziende di servizi alla persona.
Determinazione dell’importo del contributo
Il contributo viene calcolato secondo le disposizioni descritte dall’ art. 4 del decreto pubblicato l’11 aprile, sulla base dell’incremento dei costi sostenuti (differenza fra gli importi fatturati per fornitura di gas naturale ed energia elettrica, al netto dell’IVA) nei periodi :
Modalità per la richiesta
Verrà a breve messa a disposizione sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e su quello per le Disabilità una apposita piattaforma telematica “contributi energia” attraverso la quale – previo accesso con SPID o CIE – sarà possibile presentare la richiesta e inviare gli allegati richiesti.
Le richieste dovranno essere inviate entro 30 giorni dall’ attivazione di tale piattaforma.
Limiti
L’entità dei contributi viene determinata - come detto - in percentuale rispetto all’entità dell’incremento, secondo la tabella contenuta nel decreto citato.
Non vengono assegnati contributi per incrementi inferiori al 20%
Il contributo massimo assegnabile, comunque, non potrà superare i 50 mila € per le risorse di cui ai punti 1 e 2 ed i 30 mila € per le risorse di cui al punto 3.
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