È finalmente disponibile la piattaforma per inoltrare le richieste di contributo per mitigare l’aumento dei costi per l’energia sostenuti dagli ETS nel 2022.
In precedenti articoli (in particolare questo e questo) abbiamo illustrato la possibilità di ottenere un contributo economico per diminuire l’impatto sugli ETS dell’aumento dei costi energetici.
Alcuni fondi – di diversa entità e con diversi destinatari – sono già stati assegnati ma quello più rilevante per gli ETS diversi da quelli che gestiscono strutture residenziali per anziani o disabili attendeva ancora la concreta possibilità di procedere alla presentazione delle domande.
Ricordavamo, infatti nello scorso luglio che: “il contributo nella titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (articolo 2, comma 1, lettera c del DPCM 8 febbraio 2023), rivolto alla generalità degli ETS e degli Enti religiosi civilmente riconosciuti, potrà essere richiesto solo a partire dall’apertura del relativo sportello, che al momento non è ancora attivo”.
Ora, finalmente, la situazione di “impasse” è superata e la attesa piattaforma (gestita dall’ agenzia di sviluppo Invitalia) è stata resa operativa.
Dall’8 novembre al 12 dicembre, perciò, i possibili beneficiari potranno – utilizzando appunto questa piattaforma – presentare le domande di contributo.
Ma quali sono i “possibili beneficiari”?
Secondo le indicazioni del dpcm 8 febbraio 2023 possono ottenere il contributo:
- enti iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts),
- le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale (ancora) coinvolte nel processo di trasmigrazione al Runts,
- le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte alla relativa anagrafe
- gli enti religiosi civilmente riconosciuti che, nei primi tre trimestri del 2022 abbiano sopportato un aumento dei costi per la fornitura di gas naturale ed energia elettrica superiori di almeno il 20% rispetto a quelli sostenuti nell’analogo periodo del 2021.
Riporto, di seguito, la disposizione del DPCM 8.2 .23 - articolo 3 – lett,h);
- per le domande riferite al fondo o alla quota di fondo di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) l'importo totale al netto dell’IVA riportato delle fatture relative ai primi tre trimestri dell'anno 2022 e ai primi tre trimestri dell'anno 2021 per i pagamenti all'acquisto di energia e gas naturale.
Resta da definire come si calcola il contributo.
Il pluricitato DPCM riporta i criteri per il calcolo dell’entità dei contributi richiedibili.
La seguente tabella riporta tali criteri:
Percentuale di aumento dei costi |
Percentuale del contributo |
|
1 | Fino a + 20% | Nessun contributo |
2 | Dal 21 al 39 % | 40 % |
3 | Dal 40 al 59 % | 50 % |
4 | Dal 60 al 79 % | 60 % |
5 | Dall’ 80 al 99 % | 70 % |
6 | 100 % o maggiore | 80 % |
[Ad esempio: un Ente avente diritto che nei primi tre trimestri del 2021 abbia sostenuto costi complessivi per l’energia (al netto dell’IVA) di 1700 € e negli stessi trimestri del 2022 abbia sostenuto costi (sempre al netto dell’IVA) per 2500 € si collocherà nella fascia 3 (aumento del 47% ) ; poiché per questa fascia il contributo ammissibile è del 50 % dell’ aumento patito, esso sarà quantificabile in (800 x 50%) = 400 €]
Di grande utilità, infine, è il manuale operativo pubblicato sul sito di Invitalia con tutte le indicazioni per la presentazione delle richieste di contributo e con la possibilità di collegarsi alla piattaforma (utilizzando SPID o CIE) per la presentazione delle richieste stesse.
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