Gli ETS e i lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena per reati di minore gravità

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Gli ETS e i lavori di pubblica utilità in sostituzione della pena per reati di minore gravità

I lavori di pubblica utilità sono attività non retribuite a favore della collettività da svolgere presso Enti Pubblici oppure presso Enti/Associazioni di assistenza sociale e di volontariato convenzionati; tale lavoro sostituisce altra più grave pena oppure consente l’applicazione di benefici. La stipula di tali convenzioni (previste dall’ art. 2, comma 1 del d.m. 26 marzo 2001) rappresenta l’elemento fondamentale per avviare la collaborazione fra gli Enti ed il tribunale, così da poter implementare più efficaci percorsi penali riparativi.
I nostri Enti, perciò, possono diventare importanti partner dell’Autorità Giudiziaria nella diffusione del ricorso a misure alternative alla detenzione, in virtù della loro vocazione alla promozione dell’inclusione, della capacitazione e del riconoscimento della dignità di ogni individuo (sia adulto che minore), realizzando quella funzione rieducativa e riabilitativa che - non dimentichiamo - è un principio costituzionale (art. 27) del nostro paese.

Ma quali sono i casi in cui sono possibili i lavori di pubblica utilità? La sanzione è stata introdotta nel 2000 dall‘art. 54 del d. lgs. 274.

Lo spettro di applicazione della sanzione è stato – negli anni – via via ampliato a diverse fattispecie penali; oggi tale sanzione è applicabile:

  • nei casi di violazione del codice della strada (art. 186 c. 9 bis e art. 187 c. 8) che prevedono la pena detentiva dell’arresto e quella pecuniaria dell’ammenda ma tali pene (in determinati casi) possono essere sostituite con l’effettuazione di lavori di pubblica utilità. La sostituzione può essere disposta dall’autorità giudiziaria all’interno del decreto penale di condanna, se non vi è opposizione da parte del condannato, oppure dietro espressa richiesta dell’imputato (in particolare in caso di patteggiamento) ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale;
  • nei casi di violazione della legge sugli stupefacenti. Se la violazione riguarda l’art. 73 del DPR 309/1990 e l’autore del reato è persona tossicodipendente o un assuntore di sostanze psicotrope, il giudice con la sentenza di condanna o su richiesta delle parti (sempre ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) può applicare anziché le pene detentive e pecuniarie quella del lavoro di pubblica utilità, incaricando l’ufficio locale dell’UEPE (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) di verificare il corretto svolgimento del lavoro di pubblica utilità;
  • come obbligo dell’imputato in caso di sospensione del processo e messa alla prova (L. 67/2014). In questo caso l’ufficio dell‘UEPE definisce con l’imputato la modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, anche tenendo conto delle esigenze lavorative e famigliari e delle sue attitudini.  Il lavoro di pubblica utilità diviene parte integrante ed obbligatoria per l’esecuzione della pena;
  • come obbligo del condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena
  • come lavoro sostitutivo di pena detentiva breve. La L. 689/81, infatti, con l’introduzione del nuovo art. 56 bis introduce il lavoro di utilità sociale come possibile sostituzione della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore ad anni 3.

 

Il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto, di regola, nella regione in cui risiede il condannato e deve consistere in non meno di sei ore e non più di 15 ore di lavoro settimanale anche se, qualora sia il condannato a richiederlo, tale durata può essere aumentata (mai eccedendo, però, le 8 ore giornaliere).

Attenzione, però! La violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità può comportare il ripristino della pena sostituita o la perdita del beneficio subordinato alla prestazione del lavoro stesso.

Il sito del tribunale di Torino alla sezione “lavori pubblica utilità” fornisce tutte le informazioni necessari, anche con una apposita nota informativa scaricabile. Merita segnalare che, al momento, il Tribunale di Torino ha in essere convenzioni con 132 enti non profit nella sola città di Torino e il Tribunale di Ivrea con 43.

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