È indubbiamente una neverending story. Una disposizione che ha abbondantemente superato i tre lustri segna una nuova puntata.
La comunicazione al Registro Imprese del titolare effettivo, trattata in una serie piuttosto lunga di disposizioni (ne ricorderemo qualcuna a titolo di esempio: D. lgs. 231/2007; d.m. Economia e Finanze 55/2022; d.m. Imprese e Made in Italy del 12/4/23 e del 20/4/23), aveva come scadenza, o meglio, credevamo avesse, l’11 maggio scorso.
Una serie nutrita di rinvii, sospensioni, ripristini, infatti, si era conclusa con una sentenza del TAR Lazio che individuava proprio in quest’ultima data il termine per la comunicazione.
Ma l’ordinanza 1852/2024 del Consiglio di Stato per un ricorso avverso quel provvedimento ne ha sospeso l’esecutività, individuando nel 19 settembre prossimo la data per la discussione nel merito della sentenza del Tar del Lazio, perciò di fatto rinviando almeno fino a quella data il termine ultimo di presentazione e sospendendo l’azione sanzionatoria nei confronti di coloro (tra cui anche gli ETS con personalità giuridica) che, pur avendone l’obbligo, non avessero provveduto alla comunicazione entro l’ 11 maggio.
Vista la complessità dell’argomento richiamiamo alcuni concetti fondamentali rispetto alla comunicazione di cui trattiamo.
Chi è il titolare effettivo
Art. 1 comma 2 lettera pp), D. lgs. 231/2007: la persona o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.
Quali sono i soggetti tenuti alla comunicazione (art. 4 D. lgs. 55/2022)
A chi (e come) va effettuata la comunicazione
La presentazione della comunicazione avviene in modalità esclusivamente telematica attraverso il portale del Registro Imprese (strumento: Comunica) per mezzo di un apposito software (consigliato l’applicativo DIRE).
Il soggetto che presenta la pratica deve essere in possesso della firma digitale e un indirizzo di posta elettronica certificata.
La comunicazione deve essere trasmessa dall'obbligato stesso e non è possibile conferire l’incarico alla presentazione e sottoscrizione della comunicazione a un professionista o un intermediario.
Se l’obbligato non ottempera, se è presente un organo di controllo, in via sostitutiva, deve provvedervi.
La presentazione della comunicazione è soggetta al versamento dei diritti di segreteria pari a 30 Euro ma è esente da imposta di bollo.
E ora tutti con gli occhi su Palazzo Spada, ad attendere il 19 settembre. Ma se riteniamo di averne l’obbligo approfittiamo di questo ulteriore rinvio per adempiere e non essere sottoposti alle sanzioni (non irrisorie) per non aver provveduto in tempo!
Iscritta nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore atto DD 305/A1419A/2022 del 22/02/2022
Via Giovanni Giolitti 21, 10123 Torino
Codice fiscale 97573530017
Tel: 011 81 38 711
Numero Verde: 800 59 00 00
Le modalità di pagamento previste sono:
Ricorda: Non è consentito pagare contestualmente all’inizio del corso. Il pagamento deve essere effettuato entro il settimo giorno antecedente la data in cui il corso è tenuto.
Le fatture per i pagamenti ricevuti sono intestate ai dati dell’utente (persona fisica o organizzazione) che si è registrato nel gestionale di Vol.To. Non è possibile chiedere di fatturare ad altri soggetti.
Prima di iscriversi è necessario verificare/completare i dati di fatturazione.
Tel: 011 81 38 711
Cell: +39 360 1008534
Numero verde: 800 59 00 00
formazione@volontariato.torino.it