Spesso, osservando i siti web di alcuni ETS, si nota la pubblicazione di banner pubblicitari di varia natura. La domanda che ci si pone in questo articolo è se tale pubblicazione sia legittima e, nel caso avvenga a pagamento se abbia natura commerciale.
Innanzi tutto occorre comprendere se tali banner siano realmente degli annunci pubblicitari oppure se costituiscano una semplice segnalazione di vicinanza all’associazione oppure di appartenenza dell’associazione stessa. Non può, infatti, considerarsi un annuncio pubblicitario la pubblicazione del logo di una rete di appartenenza o di enti con cui sono avviati progetti di collaborazione o di partenariato.
Diversa, invece, è la situazione in cui la pubblicazione riguardi enti/aziende “sostenitrici”, dalle quali si sia ricevuto una dazione economica di denaro o di beni.
In questo caso il confine fra la gratitudine e un’azione pubblicitaria è piuttosto sfumato. Se certamente si tratta di pubblicità quando essa è espressamente prevista all’atto della dazione (… a fronte di questa somma l’associazione si impegna a pubblicare sul proprio sito web il marchio/nome dell’ente/azienda ...) , configurando così un vero e proprio accordo economico (e perciò di natura sempre commerciale), può ritenersi che la semplice pubblicazione di un marchio, associato all’annuncio del sostegno a un’iniziativa/azione dell’ente (... il progetto “ xxxx“ è stato reso possibile dal sostegno di - marchio - ) non costituisca necessariamente una prestazione pubblicitaria e, quindi, non ricada nell’ambito della commercialità.
Ma, qualora, sia identificabile come prestazione commerciale, come dovremo regolarla?
Qualora la pubblicazione del banner avvenisse una tantum durante l’anno (ad esempio in occasione di un evento, una manifestazione, ecc.) potremmo in forza dell’art. 67 del TUIR) ritenerla un’attività commerciale occasionale di un ente non commerciale. Il provento lordo costituirebbe, allora, un reddito diverso, assoggettato a IRES ( da inserire, perciò, nella dichiarazione dei redditi ) ma senza applicazione dell’ IVA e senza obbligo di tenuta delle scritture contabili fiscali.
Se invece (come assai più spesso avviene) la prestazione pubblicitaria ha il carattere dell’ abitualità, allora si tratterà di un’ attività d’impresa commerciale. In questo caso deve essere emessa una fattura (elettronica) e i proventi sono tassati ai fini IRES. Possibile, però usufruire di vari regimi agevolati (citiamo, ad esempio, quello della legge 398/91 che prevede particolari modalità, sia in materia di determinazione forfettaria del reddito, sia dell’IVA da versare che delle scritture contabili da tenere).
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